Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Le piccole imprese e le microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nella zona franca urbana possono fruire, nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata per i primi cinque periodi d'imposta al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo d'imposta al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo d'imposta al 20 per cento;

 

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          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi d'imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo d'imposta, del valore della produzione netta;

          c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nella zona franca urbana dalle stesse imprese posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

          d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, fino a un limite massimo di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.